Nel marzo 2021, l’INAIL avviò un programma di finanziamenti per le imprese agricole finalizzato all’acquisto di macchinari e attrezzature innovativi per ridurre le emissioni inquinanti.

Il finanziamento copriva il 50% della spesa per giovani agricoltori e il 40% per le micro e piccole imprese.

Il giovane agricoltore ventottenne, sig. P. G. di Naro (AG), in rappresentanza legale dell’azienda di famiglia, si candidò al bando richiedendo il finanziamento al 50%. Nell’agosto 2021, l’INAIL approvò la sua partecipazione, autorizzando l’avvio del progetto.

Tuttavia, nel gennaio 2022, l’INAIL ridusse il finanziamento al 40% a causa di un errore di qualificazione della ditta, che non rientrava nella categoria “giovani agricoltori” a causa dell’età dei soci maggioritari.

Nonostante l’accettazione iniziale della rimodulazione del finanziamento al 40%, nel febbraio 2022, l’INAIL revocò completamente il finanziamento, escludendo la ditta di P. G. per mancanza dei requisiti necessari.

Questo portò P. G., rappresentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, a fare ricorso al TAR di Palermo nell’aprile 2022, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione.

Gli avvocati sostennero che l’errore di compilazione era sanabile e che la qualifica di giovane agricoltore avrebbe dovuto influenzare solo l’importo del finanziamento, non l’ammissibilità.

Il 6 marzo 2024, il TAR Palermo accolse il ricorso, giudicando il provvedimento di esclusione sproporzionato e condannando l’INAIL a riammettere la ditta di P. G. al finanziamento.