Negli articoli precedenti abbiamo visto cos’è e come funziona l’avviso di giacenza in questo articolo approfondiremo le norme che regolano la tassazione degli atti giudiziari.
L’Art. 37 del D.P.R. n.131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro) stabilisce che gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi,
i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
In pratica, dunque, sono soggetti a registrazione e conseguente tassazione, tutti i provvedimenti emessi da un giudice (e non da altri soggetti).
L’Agenzia delle entrate viene informata dell’emissione di una sentenza o altro provvedimento soggetto a imposta di registro direttamente dalla cancelleria dell’ufficio che lo ha emesso. La registrazione deve essere richiesta entro termini precisi, che variano a seconda del tipo di atto. Per esempio:
L’importo varia a seconda del tipo di atto, per questo L’Agenzia delle Entrate ha realizzato una procedura per determinare gli importi da pagare, dopo aver inserito i dati dei provvedimenti giudiziari. È consultabile da qui .
Una volta conosciuto l’importo, le parti possono provvedere spontaneamente al pagamento, oppure attendere l’avviso di liquidazione dell’imposta con il quale l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento entro 60 giorni.
La ricevuta del pagamento deve essere consegnata all’Agenzia. Quest’ultima si occuperà di registrare l’atto e restituirlo alla cancelleria richiedente.
Visto il funzionamento un po’ macchinoso di questa procedura, di solito le parti delegano questo compito ai loro avvocati, che si occupano anche di controllare se è proprio necessario pagare tali cifre, poiché in alcuni casi l’imposta di registro non è dovuta.
Per il pagamento delle tasse sugli atti giudiziari si utilizza il F24. Questo va compilato indicando il codice tributo, l’anno per cui si effettua il versamento, il codice dell’ufficio legale e il codice dell’atto oggetto di definizione.
Le parti sono obbligate solidalmente a pagare queste imposte. Ciò significa che il fisco non fa distinzione tra vincitori e soccombenti nel processo: non ha importanza chi paga, l’importante è che le tasse siano pagate.
Fra le parti, però, l’onere di pagare l’imposta segue le spese. Quindi è posta a carico del soccombente o di tutte le parti se è intervenuta compensazione. Per cui se la parte che esce vittoriosa dal processo ha per qualche motivo sostenuto le spese delle tasse sugli atti giudiziari, potrà chiedere all’altra parte il rimborso di quanto pagato.
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