Agrigento

TAR Palermo rigetta il ricorso del Comune di Santo Stefano Quisquina: dichiarato inammissibile

Il TAR Sicilia-Palermo, con la sentenza n. 3493 del 13 dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Santo Stefano Quisquina, rappresentato dal Sindaco Rag. Francesco Cacciatore e difeso dall’Avv. Giovanni Immordino.

Il ricorso era stato proposto contro l’ATI di Agrigento, assistita dall’Avv. Girolamo Rubino, e l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA), patrocinata dall’Avv. Michele Cimino.

Il contesto della vicenda

In un momento di grave crisi idrica che interessa la Sicilia, la Protezione Civile, con l’ordinanza OCDPC n. 1084 del 19 maggio 2024, aveva disposto interventi urgenti per la realizzazione di pozzi. Tra questi, la realizzazione del pozzo Monnafarina e della condotta di adduzione all’acquedotto Voltano, che coinvolge i comuni di Castronovo di Sicilia (PA) e Santo Stefano Quisquina (AG). Tale intervento era stato approvato dalla determinazione motivata n. 1970 del 19 agosto 2024 dell’AICA, che sanciva la “conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria”.

Le ragioni del ricorso

Il Comune di Santo Stefano Quisquina aveva impugnato, dinanzi al TAR Palermo, la determina n. 53 del 29 agosto 2024, emanata dal Direttore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (ATO 9 AG). Tale atto recepiva il parere positivo espresso dalla conferenza dei servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori relativi al pozzo Monnafarina. Il Comune lamentava:

  • Violazione delle norme procedurali (artt. 14-bis e 14-ter della Legge 241/90), sostenendo che la conferenza dei servizi si fosse svolta in modalità semplificata senza garantire un adeguato contraddittorio.
  • Eccesso di potere e difetto di istruttoria, asserendo che le conclusioni non fossero supportate da sufficienti dati tecnico-scientifici.

La difesa delle amministrazioni resistenti

Gli avvocati Girolamo Rubino e Michele Cimino, rappresentanti dell’ATI di Agrigento e dell’AICA, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Inoltre, hanno sottolineato che il progetto contestato era conforme a un piano approvato già nel 2020 dall’assemblea dei sindaci dell’ATO di Agrigento, compreso il Comune ricorrente, e successivamente riapprovato nel 2023 con il completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La sentenza del TAR

Durante l’udienza del 3 dicembre 2024, le difese delle amministrazioni resistenti hanno ribadito le proprie argomentazioni, insistendo sull’inammissibilità del ricorso. Il TAR Sicilia-Palermo, condividendo tali tesi, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rimandando la competenza al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Implicazioni della decisione

La sentenza rappresenta una conferma dell’autorevolezza dei piani approvati dall’Assemblea Territoriale Idrica e dalla Protezione Civile per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia. Inoltre, ribadisce l’importanza del rispetto delle competenze giurisdizionali nel contenzioso amministrativo.

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Published by
Davide Difazio