Nel 2014, A. M. s.a.s. D. N. & C. presentò all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana una domanda per ottenere la concessione demaniale marittima per un chiosco balneare stagionale a Punta Grande, Realmonte.

La conclusione del procedimento amministrativo avvenne solo nel 2019, provocando il reclamo della società per un presunto danno patrimoniale dovuto al ritardo, quantificato in 640.000 euro per i mancati guadagni dal 2016 al 2019.

La società ha contestato sia l’Assessorato per il ritardo nella concessione sia il Comune di Realmonte per l’inazione nella valutazione di impatto ambientale necessaria per la concessione.

Entrambe le entità, rappresentate rispettivamente dall’Avv. Girolamo Rubino e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si sono difese sostenendo l’infondatezza del ricorso, evidenziando che il danno da ritardo non poteva essere automaticamente presunto e che l’onere della prova spettava al soggetto danneggiato.

Inoltre, hanno argomentato che, a prescindere dal ritardo amministrativo, un successivo provvedimento di decadenza avrebbe impedito l’avvio dell’attività, interrompendo il nesso causale tra il ritardo e i danni reclamati.

Il 24 gennaio 2024, il TAR-Palermo ha respinto il ricorso, accogliendo le argomentazioni difensive e condannando la società al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Realmonte e dell’Assessorato.