Sulla base di quanto indicato all’interno del Codice del turismo, per locazione turistica si intende quell’alloggio locato solamente per finalità turistiche.L’ubicazione può essere rappresentata da qualunque luogo.
Le regole che caratterizzano una locazione turistica, pertanto, differiscono rispetto ad altre tipologie di contratto d’affitto, non solo in quanto a forma, ma soprattutto in termini di durata, di canone e di tutta una serie di adempimenti obbligatori. Questi vengono regolati dal contratto di affitto turistico.
Sono molti gli italiani che decidono di concedere in affitto il loro appartamento per motivi turistici. D’altronde, si tratta di un’importante opportunità per ottenere introiti. Per molti, questa è addirittura una forma di reddito primaria, mentre per altri serve solo ad incassare entrate extra che si sommano a quelle lavorative.
In tutte queste situazioni si preferisce ricorrere al contratto di locazione ad uno abitativo, in quanto si contraddistingue per la breve durata e per la maggiore leggerezza degli adempimenti fiscali.
Evidenziato ciò, per contratto di locazione turistica si intende quel contratto di affitto di durata limitata e di natura consensuale mediante cui il locatore concede al turista un diritto personale di godimento sulla sua abitazione per trascorrere la vacanza, a fronte di un corrispettivo. Il lasso di tempo massimo non può oltrepassare la soglia dei tre mesi.
Lo scopo primario verte sul pieno soddisfacimento delle esigenze abitative temporanee relativamente a fini turistici.
Nella locazione turistica sono esclusi servizi accessori del calibro del cambio della biancheria, della pulizia quotidiana e della ristorazione, tipici invece del contratto d’albergo.
La formulazione e la conclusione del contratto di locazione turistica deve avvenire per iscritto. All’interno vanno inoltre indicate le finalità turistiche. Non è poi previsto un termine minimo di durata. Infine, una volta giunti alla data di scadenza, si registra la cessazione automatica degli effetti, ragion per cui non occorre effettuare la disdetta.
Diverse tipologie di accordo
Sulla base dell’accordo raggiunto tra le parti, vi sono diverse tipologie di locazioni turistiche:
Locazione turistica brevissima: riguarda in linea di massima i fine settimana. All’interno del contratto, va necessariamente inserita una postilla, dove viene riportato un accordo forfettario relativo ai consumi per le utenze.
Locazione turistica breve: riguarda generalmente le vacanze brevi di una o due settimane. All’interno del contratto, è necessario precisare per iscritto tutte le informazioni inerenti all’ammontare delle spese accessorie e alla modalità di utilizzare eventualmente gli spazi accessori. Inoltre, vanno specificate anche le informazioni attinenti al recesso.
Locazione turistica lunga: in questo caso si ha a che fare con il classico contratto per le case vacanze, dove occorre inserire tutte le clausole volte a disciplinare l’entità del canone e la sua modalità di pagamento, oltre naturalmente alla durata della locazione.
Entro un lasso di tempo di trenta giorni vige l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro che ammonta al 2% del canone.
Inoltre, il locatore ha l’obbligo di effettuare la denuncia al sindaco o all’autorità locale di pubblica sicurezza entro quarantotto ore. Qualora l’affitto avesse come locatari cittadini apolidi o residenti al di fuori dei Paesi dell’Unione Europea (area extra UE), occorre effettuare la denuncia anche a fronte di periodi inferiori a 30 giorni.
Obbligo del locatario è servirsi dell’immobile locato sulla base di quanto stabilito nel contratto di locazione turistica, vale a dire effettuare il pagamento del canone come stabilito e riconsegnarlo nello stato originario.
Obbligo del locatore è la consegna dell’immobile in buono stato a livello di manutenzione.
Adempimenti di natura fiscale
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, è opportuno avere una panoramica chiara circa gli obblighi di registrazione del contratto di locazione d’affitto.
Nello specifico, se la locazione turistica avviene per un lasso di tempo inferiore ai trenta giorni, non vige alcun obbligo di registrare il contratto. L’obbligo di registrazione, invece, sussiste a fronte di più contratti di locazione turistica per diversi periodi, dove si trascorrono complessivamente più di trenta giorni di vacanza all’anno. Stesso discorso ovviamente per una locazione turistica di durata continua superiore ai trenta giorni.
Canone
È pertanto previsto il deposito di una cauzione. Più precisamente locatore e locatario hanno assoluta libertà di decidere il canone che reputano più congruo. Di prassi, il pagamento iniziale avviene versando un importo non superiore al 25% della somma totale, durante la firma apposta sul contratto. Il saldo può essere effettato al momento della consegna delle chiavi oppure prima della partenza.
Se il turista rinuncia alla locazione, vi sono gli estremi per ottenere il rimborso?
Assolutamente sì. L’entità dipende però dal tempo di preavviso comunicato al locatore. Ai sensi della legge, il rimborso è del 75% in meno se il preavviso viene comunicato fino a tre giorni, del 50% in meno fino a undici giorni, del 25% in meno fino a ventuno giorni e del 10% in meno dall’inizio della locazione.