C’è violazione della privacy nel riprendere un poliziotto nel corso di un accertamento amministrativo nei confronti di un cittadino avvenuto in un luogo pubblico? Mentre stavi guidando l’auto e procedevi ad una normale andatura, una pattuglia della polizia ti ha fermato per un controllo. Hai fatto presente di avere fretta: sei in ritardo a un importante appuntamento di lavoro e non puoi perdere tempo. Per tutta risposta gli agenti si sono indispettiti e hanno iniziato a “prendersela comoda”. Ti hanno così chiesto di aprire il portabagagli avviando una vera e propria ispezione. Anche la verifica della patente e degli altri documenti ha richiesto più tempo del solito. Poi si sono avvicinati per farti delle domande: «Dove stai andando?», «Perché hai tanta fretta?», «Che lavoro fai?»… Convinto di essere vittima di un abuso, hai pensato bene di afferrare lo smartphone e di azionare la registrazione video per riprendere l’interrogatorio. In quel momento uno dei verbalizzanti ti ha minacciato: «Queste operazioni non possono essere riprese; sono private!». Così dicendo ti ha intimato di spegnere il cellulare. Tu hai fatto notare invece che si tratta di attività che, se davvero svolte nell’interesse della collettività, non possono essere riservate: perché nascondersi se si sta facendo il proprio dovere? E così, senza pensarci due volte, hai pubblicato la diretta sui social network: ora chiunque è collegato a Facebook può seguire ciò che ti sta accadendo. Di lì a breve ti sei trovato addosso una denuncia per violazione della privacy e intralcio alle forze dell’ordine. Che possibilità hai di essere assolto da un’accusa di questo tipo? Si può filmare la polizia mentre fa una multa? Un caso identico pende innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea . Ti interesserà allora sapere quali sono state le conclusioni dell’Avvocato Generale al termine del processo. Ebbene, le illustreremo qui di seguito. La tutela della privacy copre anche il lavoro dei dipendenti statali? Secondo l’avvocato generale non si possono riprendere i pubblici dipendenti mentre lavorano. I funzionari dello Stato, nello svolgimento delle mansioni che ricoprono, hanno diritto a veder protette e riservate le proprie attività, lo svolgimento delle quali deve quindi ritenersi coperto da privacy. Una eccessiva esposizione a una platea ampia potrebbe, del resto, ostacolare l’esercizio di funzioni delicate come, appunto, i controlli della polizia. E ciò vale anche quando le informazioni pubblicate non sono sensibili (ossia non si viene a sapere dei nomi degli agenti) o quando le persone interessate stanno subendo un abuso. È del resto la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo a tutelare la privacy nella vita lavorativa [2]. Poiché caricare su internet informazioni personali è un trattamento di dati altrui e quindi richiede il consenso degli interessati, non si può pubblicare su internet un interrogatorio della polizia o di qualsiasi altra forza dell’ordine . Senza dimenticare che, con l’approvazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy (GDPR), le regole sono diventate più rigide e le sanzioni più severe. Privacy sulle operazioni della polizia Secondo l’avvocato generale della Corte Europea, solo una norma interna dello Stato Membro, che deroghi alla disciplina comunitaria, potrebbe consentire una tale invasione della privacy di chi svolge pubbliche funzioni nell’esercizio delle stesse. Deroga che, allo stato attuale, è prevista solo per le funzioni giornalistiche e tale non è certo quella dell’utente di un social network che vuol pubblicamente denunciare l’operato della polizia. Pertanto, in assenza di diverse disposizioni, la ripresa e la registrazione di funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni presso il luogo di lavoro e la successiva pubblicazione della registrazione video su internet costituisce un trattamento di dati personali che è considerato vietato e, quindi, illecito penale. L’avvocato generale però apre ad alcune eccezioni. Egli sostiene infatti che, nel caso di specie, non si può invocare la scriminante del diritto all’informazione del giornalista atteso che i dati sono stati raccolti, trattati e divulgati in assenza del dovuto consenso informato, l’autore non ha preso le dovute precauzioni per renderli anonimi (oscurare i volti, camuffare le voci etc.), manca un pubblico interesse né si evince una condotta realmente illecita della polizia. Da ciò sembrerebbe potersi dedurre che la pubblicazione dell’interrogatorio sarebbe lecita se ricorra una delle predette condizioni ossia se: gli agenti hanno dato il loro consenso ad essere ripresi, o se, in assenza di consenso, ne sono stati oscurati i volti, le voci e i dati personali, o se si è trattato di un abuso realmente grave da diventare di pubblico interesse per la collettività. Fonte: Laleggepertutti.it (https://www.laleggepertutti.it/242097_filmare-la-polizia-mentre-fa-una-multa-si-puo)