Nel difficile intento di impedire la rapida diffusione del Coronavirus all’interno di tutto il territorio nazionale, il Governo italiano ha adottato drastiche ed urgenti misure fortemente limitative della libertà di circolazione ma nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 16 comma 1 della Costituzione che recita testualmente “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
Sulla base di tali solidi presupposti costituzionali, si inseriscono il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 e i regolamenti attuativi emanati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo quello approvato in data 11 Marzo 2019, n. 14 con il quale è stata operata un’ulteriore stretta agli spostamenti, autorizzandoli soltanto per tre specifiche ed inderogabili esigenze: 1) motivi di salute; 2)comprovati motivi di lavoro; 3) stato di necessità.
Per giustificare tali spostamenti, i cittadini dovranno munirsi di apposite autocertificazioni, fornite dal Ministero dell’Interno e scaricabili autonomamente al seguente link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf da produrre, in caso si venga fermati dalle Forze dell’ordine, nonché ogni qual volta ci si sposta anche all’interno del proprio territorio comunale.
Possono considerarsi spostamenti giustificati (si dovrà in ogni caso essere muniti di autocertificazione): recarsi al supermercato per fare la spesa, recarsi in farmacia per comprare delle medicine, recarsi da un parente non autosufficiente per portargli la spesa o provvedere alle sue normali esigenze, portare il cane a spasso per il normale espletamento dei suoi bisogni fisici, recarsi all’ospedale in caso di malore o per donare il sangue, recarsi presso una rivendita di tabacchi per ricaricare il credito sul proprio cellulare, recarsi in banca per prelevare dei soldi, nonché comprovati motivi di lavoro quali, ad esempio, recarsi nella propria farmacia di cui si è titolari e, più in generale, raggiungere il proprio posto di lavoro qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta a casa. La casistica, in tal senso, è varia ed ampia ma richiede buon senso.
Questi spostamenti infatti dovranno avvenire una persona per volta e comunque dovranno essere limitati, specie per quanto concerne il fare la spesa: una sola persona, ogni tre giorni, con adeguati strumenti di protezione, come mascherine e guanti di lattice, mantenendo comunque il metro di distanza e tornati a casa, lavare accuratamente le mani, non portarle mai alla bocca né al naso né agli occhi.
La diffusione dei contagi da Coronavirus infatti, imperversa con rapida velocità e sono molti i soggetti c.d. positivi asintomatici, per via del fatto che il periodo di incubazione del virus è molto lungo (circa 14 giorni), e il fatto di non presentare sintomi di sorta non esclude dal pericolo di contagio di soggetti particolarmente fragili (anziani e soggetti immunodepressi, per patologie pregresse o concomitanti).
Lo spostamento che non sia accompagnato da una delle tre esigenze comporta violazione dell’art. 650 c.p. che prevede testualmente “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”
Ove si venga denunciati per il reato di inosservanza del provvedimento dell’Autorità, trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica competente, il pubblico ministero – entro 6 mesi dell’iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato (v.d. “registro degli indagati”) potrà richiedere al giudice di emettere un decreto penale di condanna, che verrà notificato all’interessato: da quel momento decorreranno quindici (15) giorni per opporsi allo stesso richiedendo il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena o il giudizio immediato. In questi casi, infatti, il diritto di difesa è differito ad un secondo momento.
Trattandosi di una fattispecie contravvenzionale (meno grave rispetto alla categoria dei delitti), il codice penale prevede una speciale causa di estinzione del reato, rappresentata dall’oblazione, che consiste nella possibilità di versare una somma pecuniaria pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla legge.
Tuttavia, nell’ipotesi specifica dettata dall’art. 650 c.p., poiché le pene in esso previste sono alternative “arresti fino a 3 mesi ovvero l’ammenda fino a 206 euro“, sussiste una tipica ipotesi di oblazione facoltativa tale per cui il contravventore può essere ammesso a discrezione del giudice a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, nonché le spese del procedimento. Il giudice può respingere la domanda se ritiene che l’imputato si trovi in condizioni soggettive da farne presumere la pericolosità, se è contestata la recidiva reiterata, l’abitualità nelle contravvenzioni, la professionalità del reo, se permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero se il giudice ritenga il fatto grave.
La domanda può essere proposta già nel corso delle indagini preliminari: in tal caso il pubblico ministero trasmette la domanda, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari competente. Iniziato il processo, la domanda di oblazione deve essere presentata, prima dell’apertura del dibattimento, direttamente al giudice. Questi decide dopo aver ascoltato il parere, non vincolante, del pubblico ministero. Quando ammette l’oblazione, il giudice fissa con ordinanza l’ammontare della somma che l’imputato è tenuto a versare e ne dà avviso all’interessato. Lo stesso giudice poi, verificato il pagamento della somma indicata, pronuncia sentenza di proscioglimento dichiarando l’estinzione del reato. Se l’istanza è ritenuta inammissibile, pronuncia ordinanza, indicandone i motivi e disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, ma l’imputato può riproporre la domanda fino all’inizio della discussione conclusiva del dibattimento di primo grado.
Per intenderci, laddove si venisse condannati con decreto penale per l’art. 650.cp., il soggetto può chiedere di essere ammesso all’oblazione il cui pagamento estingue il reato. Laddove la richiesta di oblazione non venisse accolta, la successiva condanna verrebbe trascritta all’interno del casellario.
Si tratta quindi di un vero e proprio reato, il cui accertamento comporta tutte le conseguenze proprie di ogni reato, non da ultimo l’iscrizione della condanna nel casellario giudiziale e quindi una fedina penale irrimediabilmente compromessa, magari per un’uscita ingiustificata.
Tutto ciò riguarda in modo esclusivo l’ipotesi di violazione dell’art. 650 c.p..
La norma, infatti, contiene una clausola di riserva in quanto è possibile che, a seguito della propria condotta dolosa o colposa, si verifichino ulteriori fattispecie di reato anche più gravi dell’art. 650 c.p. quali:
– l’art. 495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.
– l’art. 438 c.p. “Epidemia”
– l’art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica“
La prima fattispecie è quella da tenere particolarmente in considerazione, per quanto attiene alle autocertificazioni: se da un lato infatti è possibile attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 che il proprio spostamento dal domicilio o residenza avviene per le specifiche ragioni sopra richiamate, tuttavia, l’art. 76 del DPR richiamato prevede che ove queste siano rese dinanzi al pubblico ufficiale (come i componenti delle FF.OO. che vi possono controllare quando siete per strada) comportano l’applicazione delle leggi penali in materia di false attestazioni e dichiarazioni: ove i controlli incrociati facciano emergere che avete dichiarato il falso, scatta la denuncia per “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, ex art. 495 c.p., più grave della precedente, perché si tratta di un delitto contro la fede pubblica, ed è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
Ben più gravi infine, sono le altre due fattispecie interessate da questa disamina e fanno riferimento a due differenti ipotesi, entrambe disciplinanti la diffusione di germi patogeni (com’è il virus Covid 19, caratterizzato da una particolare contagiosità); la prima è più grave, richiedendo la consapevole diffusione del germe: ciò avviene se per esempio un soggetto affetto da Coronavirus esce per fare la spesa: in questo caso quantunque lo spostamento possa dirsi necessario, per il fatto stesso di non avere rispettato l’obbligo di quarantena forzata, scatta per lui la denuncia di epidemia, reato punito con l’ergastolo: per rispondere del reato, invero, basta provare la volontà di creare il rischio dell’epidemia medesima (dolo eventuale).
L’altra fattispecie, ha invece carattere colposo, e punisce con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte” (oggi l’ergastolo, che riguarda il caso in cui l’epidemia si verifichi)e con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo” (ossia, anche quando si verifichi soltanto il pericolo dell’epidemia stessa).
Quest’ultima fattispecie fa riferimento a tutte quelle ipotesi in cui siano violate quelle particolari prescrizioni di accortezza per tutelare la salute pubblica, che possa essere messa in pericolo da comportamenti poco attenti al bene comune.
Quest’ultimo viene quindi punito a titolo di colpa e perciò è richiesta la violazione di una regola cautelare di diligenza, prudenza e perizia: tali regole possono dirsi violate ad esempio, se – incuranti di quanto più volte indicato dal governo in questi giorni – si esce senza una valida ragione, tenuto conto che spesso, nell’elevato numero dei contagiati, la maggior parte di essi non hanno sintomi di sorta, ma nulla esclude che possano essi stessi risultare un pericolo per chi gli sta vicino.
Rispettare le regole imposte dal Governo dunque non è un limite, ma una necessità, per il bene più grande, quello di tutti noi.
A conclusione di questo articolo, vi lasciamo questa massima di Cicerone, che diceva: dobbiamo essere servi delle leggi, per essere liberi.
Oggi più che mai, una raccomandazione simile è a dir poco salutare.
Avv. Pietro Cinquemani : avvocato penalista del Foro di Agrigento, collabora con lo studio legale “Lo Re & Valenza” di Agrigento.
E’ laureato in Scienze giuridiche presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna ed in Giurisprudenza magistrale con lode presso l’Università degli studi di Palermo. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) presso l’Università degli studi di Roma. Collabora stabilmente con la cattedra di sociologia della devianza dell’Università di Palermo (Prof. C. Rinaldi). E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche.
Dott.ssa Mihaela Martorana : collaboratrice presso lo studio legale Micalizzi, di Palermo. Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Palermo, ha collaborato presso la cattedra di diritto penale del prof. Giovanni Fiandaca, conredazione di note di richiami per Il Foro Italiano