Atto giudiziario

Atti giudiziari: due parole in grado di far tremare i polsi alla maggior parte delle persone. Quando il postino bussa alla porta con una busta verde fra le mani, non c’è mai da stare allegri. Inutile sperare che si tratti di una buona notizia, come un’eredità inaspettata o la vincita di un concorso a premi.

La busta verde contiene (quasi) sempre brutte notizie.

Ma attenzione, la busta verde non è sinonimo di atto giudiziario.

Che cosa sono gli atti giudiziari

Gli atti giudiziari sono gli atti che riguardano un processo civile, penale o amministrativo. Possono essere emessi da un giudice o redatti da un avvocato (per notificare un atto di un giudice).

In generale, sono considerati atti giudiziari tutti gli atti che provengono dagli organi di un tribunale (come giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari) anche se, come abbiamo detto, potrebbero essere inviati da un avvocato.

Gli atti che provengono da altre amministrazioni, come Agenzia delle Entrate, polizia o carabinieri, Comuni, Inps, non sono qualificabili come atti giudiziari, sebbene anch’essi possano essere inviati in una busta verde (e possano essere altrettanto spiacevoli).

Chi consegna gli atti giudiziari

L’atto giudiziario può essere consegnato a mano da un ufficiale giudiziario o da un postino (in caso di spedizione per posta). Quest’ultimo nel caso in cui non trova nessuno in casa rilascia nella cassetta della posta un avviso di giacenza .

Da qualche tempo la notifica può essere effettuata anche mediante spedizione a mezzo posta elettronica certificata (pec). In quest’ultimo caso la notifica si considera effettuata con la consegna nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere dal fatto che la mail sia stata o meno letta da chi la riceve.

Quali sono gli atti giudiziari Civili

Gli atti giudiziari civili sono quelli che provengono da un Tribunale Civile. Durante il processo civile sono produtti numerosissimi atti, che spesso non vengono notificati alle parti, ma ai loro legali. Alcuni atti tuttavia, sono comuqnue notificati alle parti del processo. Eccone alcuni, a titolo esemplificativo.

  • Citazione in giudizio o ricorso.
  • Atto di Appello.
  • Ricorso in Cassazione.
  • Intimazione ai testimoni di comparire in udienza.
  • Notifiche di sfratti per morosità.
  • Decreti ingiuntivi (intimano al debitore di corrispondere una somma di denaro o consegnare un bene mobile, entro 40 giorni dalla notifica).
  • Atto di precetto (si invita il debitore a versare una somma entro 10 giorni).
  • Sentenza: provvedimento con cui il giudice decide, definendo o meno il giudizio.

Quali sono gli atti giudiziari Penali

Gli atti giudiziari penali sono quelli che riguardano un processo penale, e provengono da un Tribunale Penale. Alcuni degli atti che potrebbero essere notificati sono i seguenti.

  • Informazione di garanzia: serve a informare una persona che è indagata per un fatto illecito. È specificata la data e l’ora in cui è stato commesso il reato e si invita l’interessato ad avvalersi di un avvocato al fine esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Decreto di citazione in giudizio: viene notificato sia alla persona offesa dal reato sia all’imputato.
  • Avviso di richiesta di archiviazione: notificato alla persona offesa, se ne ha fatto richiesta.
  • Avviso di conclusione indagini preliminari: notificato all’indagato nel caso in cui non sia disposta l’archiviazione.
  • Decreto penale di condanna: notificato all’imputato.
  • Avviso di fissazione dell’udienza preliminare: notificato all’imputato e alla persona offesa dal reato.
  • Decreto di sospensione: notificato al condannato.
  • Ordinanza di condanna a pena pecuniaria: notificato al condannato.

Quali sono gli atti giudiziari amministrativi

Gli giudiziari amministrativi provengono dal Tribunale Amministrativo, e possono riguardare, oltre alle sentenze:

  • Ricorso al T.A.R.
  • Ricorso al Consiglio di Stato
  • Ricorso per ottemperanza: destinato a garantire alla parte vittoriosa in un giudizio amministrativo di ottenere l’esecuzione della relativa sentenza.

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