Nel nuovo decreto sostegni, approvato nelle scorse ore dal Governo Draghi, sono stati previsti anche dei rimborsi per i collaboratori sportivi ma rispetto ai precedenti importi versati dalla società Sport e Salute è cambito qualcosa.
Le nuove indennità da versare nei conti correnti dei collaboratori sportivi saranno divisi per fasce di compenso.
Non più 800 euro dunque, ma un’indennità che va da 1.200 euro a 3.600 euro. Nel dettaglio:
- ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui spetta la somma di 3.600 euro;
- ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e10.000 euro annui spetta la somma di 2.400 euro;
- ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui spetta la somma di 1.200 euro.
Il bonus collaboratori sportivi verrà erogato in automatico a coloro che lo hanno ottenuto nel 2020, mentre le nuove domande potranno essere inviate al solito a Sport e Salute tra il 1° aprile e il 15 aprile 2021, sempre stando alla bozza del decreto.
Per capire a chi spetta il bonus per collaboratori sportivi del decreto Sostegni possiamo guardare al solito all’ultima bozza del testo. Il bonus collaboratori sportivi viene erogato ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.
I collaboratori sportivi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid, per ottenere il bonus, dovevano aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.
In particolare per ottenere il bonus collaboratori sportivi i lavoratori non dovevano essere percettori:
- di altro reddito da lavoro autonomo o dipendente;
- di pensione a esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
Il bonus per collaboratori sportivi non veniva riconosciuto ai lavoratori percettori:
- del reddito di cittadinanza;
- del reddito di emergenza;
- di cassa integrazione o altre indennità.